Nel nostro ordinamento il contratto concluso tra il vettore aereo ed il passeggero può inquadrarsi nella figura del contratto di trasporto come disciplinato nel Codice Civile e nel Codice della Navigazione; quest’ultimo all’art. 942 prevede chiaramente che “il vettore risponde del danno per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto”.
Nel 2005 è entrato in vigore in Italia il Regolamento europeo che in materia di trasporto aereo disciplina i casi di overbooking, negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo nella partenza rafforzando enormemente la tutela del viaggiatore.
In tutti questi casi, cosi come nel caso di bagagli smarriti, il turista ha diritto di agire nei confronti della compagnia aerea al fine di ottenere il dovuto risarcimento del danno; nel caso in cui il volo faccia parte di un pacchetto viaggio tutto compreso sarà possibile agire direttamente contro il tour operator responsabile dell’organizzazione del viaggio.






